Successioni e donazioni

Il secondo libro del codice civile è dedicato alle successioni e donazioni (artt. 456-809).

La successione a causa di morte può essere a titolo universale, ed il successibile assume in questo caso la qualifica di erede, oppure a titolo particolare, e allora si parla di legatario.

In base all'art. 588 c.c. si ha successione a titolo universale quando un soggetto, cioè l'erede, subentra in tutti i beni del testatore od in una quota degli stessi, da solo od in concorso con altri.

Si ha invece successione a titolo particolare quando un soggetto, in questo caso il legatario, succede al testatore in uno o più rapporti determinati che non vengono considerati quote del patrimonio. Soltanto l'erede risponde dei debiti del defunto anche con i propri beni, poiché di regola la successione a titolo universale determina l'unione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede.

La qualità di erede non si acquisisce automaticamente ma con l'accettazione che costituisce il diritto del chiamato ad acquistare l'eredità.

La successione legittima consiste nell'attribuzione dei diritti successori da parte dell'ordinamento, e si contrappone alla successione testamentaria, che ha titolo invece nel testamento.

Il nostro ordinamento consente all'individuo di disporre, a mezzo testamento, dei propri beni per il periodo successivo alla morte.
Ove tuttavia ciò non avvenga, in tutto od in parte, sarà la legge a predisporre criteri e soggetti cui tali beni verranno devoluti tramite la successione legittima.

Le categorie dei successibili vengono individuate dal legislatore secondo l'intensità dei vincoli di parentela che uniscono i congiunti al defunto, in base ad un criterio prevalente di concorso, ed i più prossimi escludono i più lontani.
L'art. 565 c.c. individua le classi dei successibili nel coniuge, nei discendenti legittimi e naturali a cui vanno aggiunti gli adottivi, negli ascendenti legittimi, nei collaterali, negli altri parenti (fino al sesto grado) e nello Stato.

Il testamento è un negozio giuridico unilaterale, in quanto espressione della volontà del solo testatore.

La legge distingue il testamento olografo da quello redatto per atto di notaio (pubblico o segreto).

Il testamento olografo, previsto dall'art. 609 c.c., costituisce la forma più semplice. Si configura infatti come scrittura privata e presenta la caratteristica di dovere essere necessariamente scritto per intero, nonché datato e sottoscritto dal testatore.
La mancanza di autografia rende infatti il testamento nullo, mentre la sottoscrizione, posta alla fine delle disposizioni, deve contenere nome e cognome del testatore, oppure uno pseudonimo che lo individui con certezza. La data, infine, deve contenere l'indicazione del giorno, mese ed anno, in cui il testamento è stato scritto.

Il testamento pubblico, previsto dall'art. 603 c.c., rappresenta una delle due tipologie di testamento redatto, con le formalità previste dalla legge, per atto notarile, ed ha natura di atto pubblico.
Il testatore, in presenza di due testimoni dichiara la sua volontà al notaio, che la riceve, ne cura la redazione per iscritto e ne dà lettura al testatore in presenza dei testimoni. Di tali formalità è fatta menzione nel testamento, che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio e deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione.

Il testamento segreto, altra fattispecie redatta per atto notarile, è previsto dall'art. 604 c.c. e consiste nella consegna solenne al notaio, che la riceve e la conserva, di una scheda contenente le disposizioni testamentarie.
Detta consegna avviene personalmente, ad opera del testatore, alla presenza di due testimoni, ed il notaio provvede a sigillare la scheda testamentaria redigendo l'atto di ricevimento, che testatore, testimoni e notaio sottoscriveranno.
Tale testamento può essere scritto dal testatore o da un terzo ma deve sempre essere sottoscritto dal testatore.

La pubblicazione del testamento consente la conoscenza del suo contenuto da parte dei chiamati alla successione ed ha la funzione di renderne possibile l'esecuzione.
Sono soggetti a pubblicazione il testamento olografo ed il testamento segreto, ma non quello pubblico che, avendo sempre valore di atto pubblico, non necessita di una pubblicazione in senso tecnico.

Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione non appena ha notizia della morte del testatore.
Il notaio procederà dunque alla pubblicazione del testamento olografo in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto, fa menzione della sua apertura ove sigillato. Tale verbale viene infine sottoscritto dalla persona che ha presentato il testamento, dai testimoni e dal notaio (art. 620 c.c.).

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli pervenga la notizia della morte del testatore e tale pubblicazione ha luogo con le stesse modalità del testamento olografo (art. 621 c.c.).

Per il compimento del testamento la legge richiede la piena capacità di agire del testatore e la sua piena capacità di intendere e di volere.
L'art. 679 c.c. sancisce la revocabilità del testamento e a tale facoltà il testatore non può rinunziare in alcun modo, come neppure a quella di modificare le proprie disposizioni testamentarie, poiché le volontà possono mutare fino all'ultimo momento della sua vita.

La rinuncia all'eredità può farsi solo in un momento successivo all'apertura della successione, solitamente nella forma dell' atto notarile.

I legittimari sono coloro che in presenza di uno strettissimo legame di sangue o di coniugio con il testatore non possono essere esclusi dalla successione e sono titolari del diritto intangibile ad una determinata quota del patrimonio ereditario anche contro la volontà dello stesso testatore (successione necessaria).
Le categorie dei legittimari sono elencate ex art. 536 c.c.: -coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi e relativi discendenti, figli naturali e relativi discendenti, ascendenti legittimi.

Nel patrimonio ereditario si distinguono due parti: la quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre come vuole, e la quota legittima, della quale invece il testatore non può disporre perché spettante per legge ai legittimari.

L'azione di petizione dell'eredità, prevista dall'art. 533 c.c., viene intentata dall'erede per ottenere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda beni ereditari, a titolo di erede o senza alcun titolo, allo scopo di ottenere la restituzione degli stessi.
Tale azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.

L'azione di riduzione ha invece per scopo la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (art. 553 c.c.).
Soggetti legittimati ad intentare tale azione sono l'erede, il legittimario leso o escluso dal testatore.

La collazione dell'eredità è il diritto spettante agli eredi ex art. 737 c.c., di non vedere intaccata la propria parte di eredità ripristinandone le proporzioni delle rispettive quote. La collazione ha dunque la funzione di mantenere tra i coeredi del testatore quella proporzionalità di quote che è stabilita nel testamento o nella legge.

La donazione in molti casi è un'anticipazione della eredità ma, più in generale, viene definita come un contratto col quale per spirito di liberalità una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario) disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (art. 769 c.c.).
È un atto spontaneo e disinteressato fra vivi “inter vivos” al quale non corrisponde un interesse economico e che viene spesso accostato al testamento perché i due atti giuridici hanno dei tratti in comune.

L'atto di donazione, per essere valido, deve essere redatto in maniera analoga al testamento davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni; per le donazioni di modico valore, come per i beni mobili, è sufficiente la consegna del bene.